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(( Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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Testo in
vigore dal:
20-8-2009
Indice
|
TITOLO I |
PRINCIPI COMUNI
(artt. 1 - 61) |
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TITOLO II |
LUOGHI DI LAVORO
(artt. 62 - 68) |
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TITOLO III |
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (artt. 69 - 87) |
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TITOLO IV |
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(artt. 88 - 160) |
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|
TITOLO V |
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(artt. 161 - 166) |
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TITOLO VI |
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(artt. 167 - 171) |
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TITOLO VII |
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
(artt. 172 - 179) |
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|
TITOLO VIII |
AGENTI FISICI
(artt. 180 - 220) |
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|
TITOLO IX |
SOSTANZE PERICOLOSE
(artt. 221 - 265) |
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|
TITOLO X |
ESPOSIZIONE AD AGENTI
BIOLOGICI (artt. 266 - 286) |
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TITOLO XI |
PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 - 297) |
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|
TITOLO
XII |
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE
E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298 - 303) |
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|
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|
TITOLO
XIII |
NORME TRANSITORIE E
FINALI (artt. 304 - 306) |
| |
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|
Allegati |
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Le modifiche introdotte dal decreto
correttivo del Testo Unico Sicurezza (Decreto Legislativo 3 agosto
2009, n. 106) e sono indicate in grassetto corsivo tra parentesi
tonde doppie come nel seguente esempio:
(( Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
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seguente esempio:
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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ULTIME NOVITA' TESTO UNICO SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del
lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la
direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva
2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni
ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione
della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2008; Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della
ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il
riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di
cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e
delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e
dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del
presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza
legislativa delle regioni e province autonome, si applicano,
nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di
cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali
ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli
adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione;
il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991,
n. 266;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile;
il volontario che effettua il servizio civile;
il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la
responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il
complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico
o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f)
«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g)
«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti
gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di
prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e
sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in
cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o
qualita' intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma
tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione
dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate
e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli
organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa
istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu'
ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e
coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL
e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle
attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc)
«addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere
ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»:
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione
di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli
589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita'
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla
sicurezza sul lavoro;
l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate.
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita',
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, (( degli uffici
all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ))
delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive
(( particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte
dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle
altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti
emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400” ))
particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative,
individuate (( entro e non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo )) entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di
interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per
quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso
siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici
storici e culturali.
(N.B.:
Legge 27/2/2009, n. 14
- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" -
Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009
Art. 32 - 2-bis.
All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»).
(( Con decreti, da emanare entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 ))
Con i successivi decreti, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a
dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa
alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di
trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191,
e relativi decreti di attuazione.
(N.B.:
Legge 27/2/2009, n. 14
- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" -
Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009
Art. 32 - 2-ter.
All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2».).
3. Fino alla scadenza del termine
di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni
tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine,
trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
(( 3-bis.
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31
dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro. ))
4.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui
agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto
specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico
dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a
carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni
per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente
decreto sono a carico del datore di lavoro designato
dall'amministrazione, organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti
dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,
le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo
70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto
legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. (( Fermo restando quanto previsto
dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed
ai )) Nei confronti
dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli
articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari
dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive
mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A
tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore
di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi,
tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di
misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli
di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11.
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del
codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e
26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile,
(( dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti )) dei piccoli imprenditori di
cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
(( 12-bis. Nei confronti dei volontari
di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che
effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il
volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio
civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la
propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è
chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto
ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del volontario e altre a ttività che si svolgano
nell’ambito della medesima organizzazione.”. ))
13. In considerazione della specificita'
dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta
giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori
compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad
emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di attuazione delle
previsioni del presente decreto legislativo concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese
utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di
cui al precedente periodo.
Art. 4
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono
computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla
legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivita' non sia svolta
in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i
volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del
codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera
l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
ove la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente. 2;
(( l-bis) i lavoratori in prova. ))
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di
lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e
i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si
computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente
prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 4, nell'ambito delle attivita' stagionali definite dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e
successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere
dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
(( 4.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche
stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità
lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa
comunitaria.
))
4. Il
numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivita'
in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito
di attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a
frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base
della normativa comunitaria.
Capo II
Sistema istituzionale
Art. 5
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute (( è istituito )) il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato
e' presieduto dal
(( Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro della
salute ed e' composto da:
(( a) tre rappresentanti del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;”; ))
a) due
rappresentanti del Ministero della salute;
(( b) un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; ))
b) due rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un
rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al
Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante
dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA). 3. Il Comitato di cui al comma 1, al
fine di garantire la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire
le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi
dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in
ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello nazionale,
tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali
di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede
comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e)
garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al
fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione della normativa
vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4.
Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalita'
di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno
da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei
componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del
Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1,
non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art. 6
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il
(( Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e'
composta da:
(( a) un rappresentante del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;
))
a) un rappresentante del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
(( b) un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
pari opportunità; ))
b) un rappresentante del
Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello
sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un
rappresentante del (( Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti )) Ministero delle
infrastrutture;
g) un
rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un
rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
l) un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti
designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
o) dieci
esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Per
ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale
interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori
della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di
altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche
tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3.
All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la
funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei
diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i
segretari sono nominati con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e
durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della
commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai
componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai
sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i
problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul
lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali
elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione di cui
all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati
forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e
sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni
parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare,
entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo
29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con
decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati
alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza
per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia
gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su
base volontaria, che, in considerazione delle specificita' dei
settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini
del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive
comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia
di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione
della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi
e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare
modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui
all'articolo 30;
(( m-bis) elaborare criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3,
anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali
l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del
rischio da stress lavorocorrelato. ))
Art. 7
Comitati regionali di coordinamento
1. Al
fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il
Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui
all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il
comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
Art. 8
Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
1. E' istituito il Sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro
al fine di fornire dati utili per orientare, programmare,
pianificare e valutare l'efficacia della attivita' di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai
lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici,
e per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo
integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi
informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la
creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui
al comma 1 e' costituito dal
((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute, dal Ministero dell'interno,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo
del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano
della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica
ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento
dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche
per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole
per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di
lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali
modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia
partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita'
operative e addestrative. Per tale finalita' e' acquisita l'intesa
dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle
finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine
ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma
6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi (( anche in un
ottica di genere ));
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori
(( e delle lavoratrici ));
d) il quadro
degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni
preposte;
(( e-bis) i
dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL. ))
7.
La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto
della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate
dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie
risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Art. 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono
enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivita', anche di
consulenza, in una logica di sistema con il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute,
il ((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA
operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla
normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore
sinergia e complementarieta', le seguenti attivita':
a) elaborazione
e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita';
b)
interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di
conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti
conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in
particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso
forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi,
efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosita' in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi
di innovazione tecnologica in materia con finalita' prevenzionali,
raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
tenuto conto ed in conformita' ai criteri e alle modalita' elaborati
ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e
gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite
convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con
funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro
di cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo
6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee
guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'attivita' di
consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo' essere
svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che
svolgono attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che
prestano tale attivita' non possono, per un periodo di tre anni
dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi e'
l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in ogni caso,
l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita la
possibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo e
verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti
medesimi. Con successivo decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
(( Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro della
salute per la
parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo
svolgimento dell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi,
fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivita'
di consulenza sono devoluti in ragione della meta' all'ente di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente,
svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi
e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute e con l'ISPESL;
c)
partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della
normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento
agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.
(( Le somme eventualmente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di
gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. ))
(( d-bis) può erogare prestazioni di assistenza
sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle
prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. )
5.
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca,
dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale,
gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del
Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo,
consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e
documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e
tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si
avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della
salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL,
nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi
delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo
unitarieta' della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
a) svolge e
promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di
interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e
delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su
richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della
presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita' nazionali preposte
alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della
conformita' ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo
notificato per attestazioni di conformita' relative alle Direttive
per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del
mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f)
fornisce consulenza al
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute, agli altri Ministeri
e alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione
del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei
piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio
delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro
e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di
assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale,
fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) (( puo' svolgere ))
svolge, congiuntamente ai
servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio
sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei
risultati derivanti dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
m)
partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e
formula, pareri e proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla
legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione
tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la
valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello
stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il
network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network informativo
dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute
sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la
finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione
delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a
quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a)
raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre
alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle
malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle
proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in
raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per
il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori
marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento
lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore
marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data
dal 1° gennaio 2007.
(( Le somme eventualmente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di
gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. ))
Art. 10
Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro (ISPESL), il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche
mediante convenzioni, attivita' di informazione, assistenza,
consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Art. 11
Attivita' promozionali
1. Nell'ambito della Commissione
consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli
indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione
con riguardo in particolare a:
a) finanziamento
((, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ))
di progetti di
investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte
delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicita' delle procedure;
b) finanziamento
((, da
parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle
necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, ))
di progetti formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento ((,
da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ))
delle attivita' degli istituti scolastici, universitari e di formazione
professionale finalizzata all'inserimento in ogni attivita'
scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle
tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle
autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si
provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Con decreto del
(( Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
al riparto annuale delle risorse tra le attivita' di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera
d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere
le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
(( 3-bis. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili,
finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni
tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa
tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini
della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la
verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si
tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle
soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo,
verificate dall’INAIL. ))
4. Ai
fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e
sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni
attivita' scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle
diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati
dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale
attivita' e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse
disponibili degli istituti.
5. (( L’INAIL finanzia
con risorse
proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi
del lavoro, ))
Nell'ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento
e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in
particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura
organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita'
sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per
l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle
buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).
((
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
((5-bis. Al fine di garantire il diritto
degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando
servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate.
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese. ))
6.
Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni
pubbliche promuovono attivita' specificamente destinate ai
lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i
livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede
di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis,
della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2,
comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate,
secondo le priorita', ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle
parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono
inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
del lavoro.
2. Presso il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due
rappresentanti del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute e da quattro
rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la
materia oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
3.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1
costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio
delle attivita' di vigilanza.
Art. 13
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino
all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da
adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e
per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
(( 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle
Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la
vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari
e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. ))
2.
Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente al personale ispettivo del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (( ,
ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, ))
(( lo stesso personale
esercita
))
lo stessi personale puo'
esercitare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attivita',
(( nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7
))
informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o
di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento
armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e
della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino
delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed
in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle
autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per
le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco;
i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di
attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La
vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del
coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle
pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in
alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6.
L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di organo di vigilanza,
ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita'
di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza
competenti, come individuati dal presente decreto.
Art. 14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
(( 1. Al fine di far cessare il pericolo
per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche
secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale
interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della
adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato
I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di
vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione
accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più
violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al
precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di
sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari
alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione
la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al
doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due
anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di
interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento
di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la
durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione
di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della
durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca
della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla
sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle
violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato
I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia
di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 8/3/2006, n. 139, e di cui
al comma 2. ))
1. Al fine di
garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione
di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di
esposizione al rischio di infortunio,
nonche' in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono
quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al
Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva
competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri
edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
(N.B.: Art. 41, comma 11 del Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, cosi' come convertito dalla
Legge 6/8/2008, n. 133 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008
- Suppl. Ordinario n. 196:
11.
All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di
infortunio,» (( sono soppresse )).)
2. I poteri e
gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di
vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi
(( in ragione della competenza esclusiva
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 )) trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di
sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza
che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento
da parte dell'organo di vigilanza del
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro;
(N.B.: Art. 41, comma 12 del Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, cosi' come convertito dalla
Legge 6/8/2008, n. 133 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008
- Suppl. Ordinario n. 196:
12.
All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» (( sono soppresse )).)
(( c) il pagamento di una somma aggiuntiva
rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. ))
c) il pagamento di una somma aggiuntiva
unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E'
condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a)
l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il
pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a
quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo
delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la
dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato
al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme
aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito
capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei
luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui
ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente,
alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al
presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel
termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente
tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
(( 10. Il datore di lavoro che non
ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente
articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare. ))
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema
di vigilanza in materia.
(( 11-bis. Il provvedimento di
sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel
caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato
dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro
irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti
decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero
dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o
dei terzi. ))
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei
fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c)
l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli
effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e)
la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che
e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione
adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate
per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate
per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q)
l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e
consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di
emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 16
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del
datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto
recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i
poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al
delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata
e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
((
L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo
di cui all’articolo 30, comma 4. ))
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di
verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
(( 3-bis. Il soggetto
delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di
funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate. ))
Art. 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il
datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18
Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di
lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita'
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
((
g) inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto; ))
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
(( g-bis) nei
casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione
del rapporto di lavoro; ))
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso
e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze
di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(( o) consegnare
tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il
documento è consultato esclusivamente in azienda; ))
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3
(( anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, )) e,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. ((
Il documento è consultato
esclusivamente in azienda ));
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
(( r) comunicare in via telematica
all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo
della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
))
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
(N.B.: Art. 4, comma 2 del Decreto Legge 3/6/2008, n. 97,
cosi' come convertito dalla
Legge 2/8/2008, n. 129 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2/8/2008:
Le disposizioni di cui all'articolo 18. comma 1, lettera r) e
all'articolo 41, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009)
Proroga
Legge 27/2/2009, n. 14
- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" -
Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009
Art. 32 -
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano
a decorrere dal 16 maggio 2009).
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il
caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o
dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
((
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché
per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso
di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima
applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o
designati; ))
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
(( 1-bis. L’obbligo di cui alla
lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei
mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
))
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle
malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
(( 3-bis. Il datore di lavoro e i
dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22,
23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. ))
Art. 19
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attivita'
indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e
le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
Art. 20
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d)
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai
controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende
che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo
di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 21
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice
civile, (( i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti
)).i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice
civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore
agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o
subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno
facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di
cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
Art. 22
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e
dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali
di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati
la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure
di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e
montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici,
per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.
Art. 25
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita'
di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo
soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di «promozione della salute», secondo i principi della
responsabilita' sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
(( c) istituisce, aggiorna e custodisce,
sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale
cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e,
salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati,
presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del
medico competente; ))
c)
istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di
rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o
unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna
al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
(( e) consegna al lavoratore, alla
cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e
di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e
di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di
lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da
altre disposizioni del presente decreto; ))
e) consegna al
lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
f) invia all'ISPESL,
esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla
cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore
interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL
anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce
informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti
con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di
cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei
lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione
dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale
deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica,
mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di
cui all'articolo 38 al
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
(( di lavori, servizi e forniture ))
dei
lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della
stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima (( , sempre che
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo ))::
a) verifica, con le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori ((, ai
servizi e alle forniture )) da affidare in appalto o mediante
contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e'
eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli
stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o
di opera (( e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture )). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
(( Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto )).
((
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,
integra gli atti contrattuali. ))
4. Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e
assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad
opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita'
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli
contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati
a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile
(( i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni ))
i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento
a quelli propri connessi allo specifico appalto.
((
I costi di cui
primo periodo non sono soggetti a ribasso. ))
Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto
2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro
il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in
corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini
del presente comma il costo del lavoro e' determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal
(( Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate
dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del
presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art. 27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi
(( 1. Nell’ambito della Commissione di
cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori,
ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello
strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e
sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché
sulla applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. ))
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6,
anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi
paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati.
(( 1-bis.
Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la
adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma
8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica
della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza
di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai
requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di
vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle
imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità
per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel
settore edile. ))
2. ((
Fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso
ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi
interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative, il possesso dei requisiti. ))
Il possesso dei requisiti per ottenere la
qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento
(( preferenziale ))
vincolante per
la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi
a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi
appalti o subappalti.
(( 2-bis. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))
Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo
dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi
(( e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro )).
(( 1-bis.
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è
effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto
di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 )).
2. Il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione (( può essere tenuto, nel
rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto
informatico, )) (( deve
essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, ))
deve avere data certa e contenere:
a) una relazione
sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa.
(( La scelta dei criteri di redazione
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; ))
b) l'indicazione delle
misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del
documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente decreto.
(( 3-bis. In caso di costituzione di
nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività. ))
Nota all'art. 28:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario.
Art. 29
Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(( 3. La valutazione dei rischi deve
essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di
cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali. ))
3.
La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita'
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione
della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo
non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano
fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi
sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
(( 6-bis. Le procedure standardizzate di
cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel
campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 28. ))
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita'
svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si
svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV del presente decreto.
Art. 30
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di
organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale
per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al
rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza
sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche
dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il
modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere
idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in
ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari
per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello
organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e
l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita'
in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di
prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
((
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione
e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono
recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
))
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50
lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi
dell'articolo 11.
Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio
di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita'
produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli
addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al
comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali
di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto
alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo
di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di
persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o
servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo
esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
6. L'istituzione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli
6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura
pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui
al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita'
produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere
istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di
lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del
servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Art. 32
Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni
1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di
un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono
rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni
di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso
del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto
una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze
di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto
dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al
comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o
dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di
cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita'
ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
L7, L8, L9, L17, L23 ((
e della
laurea magistrale LM26 ))
di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9,
10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, ((
ovvero di altre
lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi
della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale ))
ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi
della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di
studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente
articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ((,
se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni )).
8. Negli istituti di istruzione,
di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni
dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il
personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b)
il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralita' di istituti.
9. In assenza di personale di
cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli
enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute
e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero
professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di
prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art. 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo
28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione
periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di
prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di
prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi
di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
(( 1- bis.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o
unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di
affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis )).
2. Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo
precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui
contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo
precedente.
((
2-bis. Il
datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma
1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli
articoli 45 e 46 )).
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.
L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che
abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei
corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 35
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unita'
produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore
di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di
valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri
di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi
di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e
formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso
della riunione possono essere individuati:
a) codici di
comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e
di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della
sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di
cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino
a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della
riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d)
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di
lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in
relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
Art. 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro
assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al
periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di
lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. (( I dirigenti e i preposti ))
I preposti ricevono a
cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali
soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e
individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
(( 7-bis. La formazione di cui al comma
7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. )).
8. I soggetti di cui all'articolo 21,
comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita'
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente
i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e
nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute
e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita'
dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
((
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove
presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività
del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori )).
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di
lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate
nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni ((, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni )). Il contenuto del libretto formativo e'
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere
le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b)
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale;
(( d-bis) con esclusivo riferimento al
ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza,
svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni. ))
2. I medici in possesso
dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare
appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito
decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto
con il ((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute. I soggetti di cui al precedente
periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre
anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal
fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di
lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo
svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi'
necessario partecipare al programma di educazione continua in
medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno
essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei
requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero della
salute.
Art. 39
Svolgimento dell'attivita' di medico competente
1. L'attivita'
di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del
lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute
occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria
opera in qualita' di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b)
libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il
dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che
svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo
e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico
competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi,
per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita'
produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di
lavoro puo' nominare piu' medici competenti individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento.
Art. 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario
nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno
di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per
via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato
3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
(( 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e
trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
))
Art. 41
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e'
effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla
normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta
dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La
sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti,
qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali
o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il
giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in
occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla
mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente;
(( e-bis) visita medica preventiva in
fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
))
(( 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente
o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni
dell’articolo 39, comma 3. ))
3. Le visite
mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
(N.B.: Art. 4, comma 2 del Decreto Legge 3/6/2008, n. 97,
cosi' come convertito dalla
Legge 2/8/2008, n. 129 - Gazzetta Ufficiale n. 180 del
2/8/2008:
Le disposizioni di cui all'articolo 18. comma 1, lettera r) e
all'articolo 41, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Proroga
Legge 27/2/2009, n. 14
- "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" -
Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009
Art. 32 -
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, si applicano a
decorrere dal 16 maggio 2009)
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri
casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al
comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2,
(( lettere
a), b), d), e-bis) e e-ter) ))
lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
(( 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con
accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità
per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
))
5. Gli esiti della visita medica
devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il
medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche
di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla
mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea
o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita'
temporanea;
d) inidoneita' permanente.
(( 6-bis. Nei casi di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro )).
7. Nel caso di espressione
del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico
competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente
(( ,
ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ))
e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
Art. 42
Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione
specifica
(( 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi
di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. )) .
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi
di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra
mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di
cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito
a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui
all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli
interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo'
essere evitato, possano cessare la loro attivita', o mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i
provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di
altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare
le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili;
(( e-bis) garantisce la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si
applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o
automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi )).
2. Ai fini delle designazioni di
cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui
all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda o dell'unita' produttiva.
(( Con
riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta
presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è
abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze
)).
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita' di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo' subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 45
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto
della natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della
unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e
la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita',
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono
individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai
successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi
decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza
permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
successive modificazioni.
Art. 46
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la
funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza
statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli
incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui
al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno
o piu' decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure
precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la
gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico
servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino
all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro
dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro
dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei
vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di
una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo
decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di
assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti,
ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo,
concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di
disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi
centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le
rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse
derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al
presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per
il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro.
Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita'
produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto
dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di
15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6.
L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni
in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza
sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
(( Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro della
salute,
sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:
a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200
lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita'
produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In
tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura
individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48
e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 48
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui
all'articolo 50 e i termini e con le modalita' ivi previste con
riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o
del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al
comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti
accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate
con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le
aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.(( Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati
settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della
presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in
materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità
produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di
rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al
Fondo di cui all’articolo 52 )).
4. Per l'esercizio
delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di
cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa
segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca
l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo,
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza,
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo
paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica
alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente
i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi
dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento
annuale. 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con
l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Art. 49
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti
produttivi caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o
cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c)
e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale
nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei
trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di
cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006,
n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000
uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei cantieri,
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte
le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate
alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei
contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro
iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione
collettiva stabilisce le modalita' di individuazione di cui al comma
2, nonche' le modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui
all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo
in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il
coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
del medesimo sito.
Art. 50
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e'
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita'
produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi
di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche'
quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una
formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute
e l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita'
competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla
riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito
alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della
azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalita' per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento
della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni
contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con
la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.
Art. 51
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono
costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
(( 3-bis. Gli organismi paritetici
svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso
l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una
attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della
adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli
organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione
delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti )).
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari
degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6.
Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di
personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro
rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di
cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo
7 una relazione annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi
paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2,
i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli
organi di vigilanza territorialmente competenti.
(( 8-bis. Gli organismi paritetici
comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali )).
Art. 52
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'
1.
Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e
media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore delle
realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda
o costituisca (( , come nel settore
edile, )) sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali
obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita' del Fondo,
delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b)
finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e
medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei
lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi
paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un
contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura
pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso
l'azienda ovvero l'unita' produttiva ((
calcolate sulla base della retribuzione
media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il
settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del
minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate
dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base
all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in
8 ore ));
b) dalle entrate derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la
parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle
sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente
decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
c)
con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;
d)
relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie imprese
di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
(( Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministro della
salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa
intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
((
il 31 dicembre 2009
))
dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di funzionamento
(( e di
articolazione settoriale e territoriale del Fondo ))
del fondo di cui al comma 1, i criteri di
riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma
nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di
alimentazione ((
e la composizione
e le funzioni del comitato amministratore del fondo )).
(( 3-bis.
In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui
iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le
finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 )).
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da
inviare al Fondo.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI
E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego
di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione
di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso
al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere
tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal
datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura
dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di
codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali
informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo
aggiuntive a quelle gia' memorizzate; e) sia possibile riprodurre su
supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti
dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei
supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su
due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati
programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in
cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la
gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del
datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o
organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo'
avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la
trasmissione della password in modalita' criptata e fermo restando
quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e
validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La
documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve
essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta
la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su
unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le
disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per
l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con
successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente
decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro
infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.
Art. 54
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La
trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o
amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto
legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel
formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 55
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
(( 1. E’ punito con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena
dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori
a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e
d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere
b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e
3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro
che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere
a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18,
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena
si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v),
35, comma 4; f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a
6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma
2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1,
lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,
bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo
25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma
5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in
caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude
l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 )).
1. E'
punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000
a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei
rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui
alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima
parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi
previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle
aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di
amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E'
punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che
non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche'
nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una
o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c)
ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g),
i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1,
lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18,
commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43,
comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi
previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a
otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1,
e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a
otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro
per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a
4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro
per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma
4, e 35, comma 2;
(N.B.: Art. 39, comma 12 del Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, cosi' come convertito dalla
Legge 6/8/2008, n. 133 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008
- Suppl. Ordinario n. 196:
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18,
comma 1, lettera u)» sono soppresse.)
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun
lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in
caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione
dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della
sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle
sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nota all'art. 55:
- Il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il seguente:
«Art. 53.
- Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro
tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la
ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La
denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui
all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne
ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.
Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per
via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su
espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui
non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico
certificatore. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la
morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia
deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore
dall'infortunio. Qualora l'inabilita' per un infortunio
prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia
dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre
alle generalita' dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di
prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il
rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal datore di
lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico,
entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione
della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre
l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si
trova ricoverato, una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata
dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore
lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei
quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia
professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone
preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro
impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorita'
portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi
durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve
corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal
medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di
primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero. I
contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.».
Art. 56
Sanzioni per il preposto
(( 1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente
decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed
f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g) )) ..
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono
tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e),
f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo
19, comma 1, lettera g).
Art. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e
gli installatori
(( 1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo
22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da
1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo
23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono
puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro )).
1. I progettisti che violano il disposto
dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che
violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da
quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli
installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Art. 58
Sanzioni per il medico competente
(( 1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo
periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con
riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione
dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e
6-bis )).
1. Il medico
competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1,
lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro
per la violazione dell'articolo 40, comma 1.
Art. 59
Sanzioni per i lavoratori
(( 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d),
e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la
violazione dell’articolo 20, comma 3 )).
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e),
f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50
a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa
sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima
disposizione.
(( Art. 60
(Sanzioni per i
componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del
fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all’articolo 21
sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1,
lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20,
comma 3 )).
Art. 60
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i
lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui
all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21,
comma 1, lettera c).
Sezione II
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di
esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia
all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai
fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei
familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di
esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 62
Definizioni
(( 1. Ferme restando le
disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro )).
1. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo,
si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita'
produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o
dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del
proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte
di un'azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui al
presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai
cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai
pescherecci;
((
d-bis): ai
campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda
agricola o forestale )).
Art. 63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro
devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, dei lavoratori disabili.
((
3. L’obbligo
di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di
circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e
gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro
utilizzati da lavoratori disabili )).
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige
in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati
direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al
comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del
1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e
previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello
di sicurezza equivalente. 6. I requisiti di sicurezza e di salute
relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7
dell'allegato IV.
Art. 64
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai
requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di
circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di
lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo
del loro funzionamento.
Art. 65
Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato
destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di
vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non
ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano
luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le
norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad
assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art. 66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E'
vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di
pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi,
ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione
o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla
pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con
cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove
occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso
a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art. 67
Notifiche all'organo di vigilanza competente per
territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali
da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le
ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al
comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e
relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione
delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
((
Entro trenta giorni
dalla data di notifica, l’organo di vigilanza ))
L'organo di
vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La
notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro
ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
4. La
notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle
eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma
5.
Capo II
Sanzioni
(( Art. 68
(Sanzioni per il
datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi
1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con
la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati ))..
Art. 68
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e'
punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da
4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro
per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la
violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 69
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto
(( ,
inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, )) destinato ad essere usato
durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale
la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per
la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto:
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.
Art. 70
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma
2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione
di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano
conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di
lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(( 4. Qualora gli organi di vigilanza,
nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro,
messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul
mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa
applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del
fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al
mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la
situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro
utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione
in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di
lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente
rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti
della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la
sorveglianza del mercato, risulti la non conformità
dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1 dell’articolo 70 )).
4. Qualora gli organi
di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che
un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo
essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della
direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente
a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne
informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure
previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha
rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del
datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto
dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la
situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza
territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei
soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la
sorveglianza del mercato.
Art. 71
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della
salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a
tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi
presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con
le altre attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine
di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1)
installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
2)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e
l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle
macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne
le condizioni di sicurezza (( in
rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera
a), numero 3), )) non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non
comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche' il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo
incaricati che abbiano ricevuto una ((
informazione, formazione ed addestramento adeguati ))
formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il datore di lavoro ((
, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone
prassi o da linee guida, )) provvede affinche':
(( a) )) 1) le attrezzature di
lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e
prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto,
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
(( b) ))
2) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni
pericolose siano sottoposte:
1. ((
ad interventi
di controllo ))
a controlli periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ((
ad interventi
di controllo ))
a controlli
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivita';
c) ((
Gli
interventi di controllo ))
i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti
ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini
di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati
da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma
8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature
di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede
dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento
attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche ((
volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, )) con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. ((
La prima di
tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine
di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo,
che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al
comma 13 ))
La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di
incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII,
nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati
di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(( , di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico ))
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, (( di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico ))
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la
Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le
modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma
11.
Art. 72
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
(( 1. Chiunque venda, noleggi o
conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina
di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V )).
1.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di
lavoro attrezzature di lavoro senza
(( operatore )) conduttore deve, al momento
della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi'
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di
lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo
((
e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista ))..
Art. 73
(( Informazione, formazione e addestramento ))
Informazione e
formazione
1. Nell'ambito degli obblighi
di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche'
per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano (( una
formazione e un addestramento adeguati ))
una formazione adeguata in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore
di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui
cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni
d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4.
Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
ricevano (( una formazione, informazione
ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
)) una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne
l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in
relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della
formazione.
Capo II
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI:
a) gli
indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi
quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita'
lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Art. 75
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessita'.
3. In caso di rischi
multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Art. 77
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai
fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione
dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore
di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di: a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore; d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla
base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2,
fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti
dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza
i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che
i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende
misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure
aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e
il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso
l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 78
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto
previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a)
provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine
dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 79
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto
dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2.
Con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo
conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di
rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.
(( 2-bis. Fino alla adozione del decreto
di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto
del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001
)).
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80
Obblighi del datore di lavoro
(( 1. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai
tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei
materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a
loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da )):
1. Il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche' i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei
lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e
manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi
di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a)
contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c)
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d)
innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f)
sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio
prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il
datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre
le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle
misure di cui al comma 1.
(( 3-bis. Il datore di lavoro prende,
altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo
conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni
contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche )).
Art. 81
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i
macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati,
realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono
realizzati secondo le ((
pertinenti norme
tecniche ))
norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte
tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e
di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute
nell'allegato IX.
Art. 82
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori
sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui
le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
(( o )) secondo la migliore scienza ed
esperienza, nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
(( tecniche ))
di buona
tecnica;
(( b) per sistemi di categoria 0 e I
purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale
attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
));
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori
su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti
dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure
adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
(( c) per sistemi di II e III categoria
purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende
autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività ))
c) per tensioni nominali
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati
da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad
operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per
tale attivita';
3) le procedure adottate e le attrezzature
utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica.
2. Con decreto del
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c),
numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le
aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Art. 83
Lavori in prossimita' di parti attive
1. Non possono
essere eseguiti lavori (( non elettrici
in vicinanza di linee elettriche ))
in prossimita' di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette, o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma
1 le disposizioni contenute ((
nelle pertinenti norme tecniche ))
nella pertinente normativa di buona
tecnica.
Art. 84
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dagli effetti dei fulmini
con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme (( tecniche
)) di buona tecnica.
Art. 85
Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici,
gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai
pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere
potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori,
nebbie (( infiammabili )) o polveri
(( combustibili )) infiammabili, o in caso di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di
cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni
di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme
(( tecniche ))
di
buona tecnica di cui all'allegato IX.
(( Art. 86
(Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in
materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai
fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a
disposizione dell’autorità di vigilanza )).
Art. 86
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore
di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti
di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a
controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute
vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere
verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
Note all'art. 86:
- Il testo del decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento
di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.
(( Art. 87
(Sanzioni a carico del
datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente
in uso)
1. Il datore di lavoro è punito con la
pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1,
5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte
II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma
1.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800
euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la
violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato
V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3
e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato
VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi
6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica
violazione, penale o amministrativa a seconda della natura
dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa
pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo
di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati .
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la
violazione dell’articolo 72 )).
Art. 87
Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di
lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo
70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed
8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il
datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8,
3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1,
5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo
71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro
2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente
ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)
dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71
commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo
86, comma 3.
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene
disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le
disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di
prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai
lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie
esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli
impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti
fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari,
gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera,
le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali,
anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori
di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello
Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in
studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui
si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
(( g-bis) ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all’allegato X;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di
cui all’allegato X )).
Art. 89
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di
seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato
nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
(( c) responsabile dei lavori: soggetto
che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento ));
c)
responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore
autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di
lavoro delle imprese (( affidatarie ed
)) esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato. ((
Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di
coincidenza fra committente e impresa esecutrice ));
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1,
lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i)
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con
il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
((
Nel
caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria
è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di
pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ));
(( i-bis)
impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali ));
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita'
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento (( ai
lavori da realizzare ))
alla realizzazione dell'opera.
Art. 90
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(( 1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in
particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed
organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della
previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o
fasi di lavoro )).
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di
lavoro.
(( 1-bis. Per i
lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene
nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento
e al progettista )).
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase
della progettazione dell'opera, ((
prende in considerazione ))
valuta i documenti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e'
prevista la presenza di piu' imprese ((
esecutrici )), anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice,
o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
4. (( Nei cantieri in cui
è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea ))
Nel caso di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma
4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il
committente o il responsabile dei lavori comunica
(( alle imprese affidatarie ))
alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8.
Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa (( o ad un
lavoratore autonomo )):
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
(( delle imprese
affidatarie, )) dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui all'allegato XVII. ((
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato
XI )) Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese ((
e dei lavoratori autonomi )) del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
(( Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI ))
Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
documento unico di regolarita' contributiva
(( , fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, ))
e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
(( c) trasmette
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento
unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b) )).
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In
assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo 99, quando prevista ((
oppure in assenza del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi )), e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
(( 11. La disposizione di cui al comma
3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore
per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione
dei lavori. ))
11. In caso di lavori privati, la
disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti
a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto
dall'articolo 92, comma 2.
N.B.: l'art. 90, comma 11 e' stato cosi'
sostituito dall'Art. 39 della Legge 7/7/2009 (Comunitaria 2008)
entrata in vigore il 29/7/2009.
Art. 91
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta
di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo (( adattato
alle caratteristiche dell’opera )), i cui
contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
((
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1. ))
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e'
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
N.B.: la lettera b-bis e'
stata aggiunta dall'Art. 39 della Legge 7/7/2009 (Comunitaria 2008)
entrata in vigore il 29/7/2009.
Art. 92
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 (( ove previsto ))
e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo
(( , ove previsto )), adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
(( , ove previsto, )) e il fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita'
nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di
quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) (( segnala
al committente o ))
segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95
(( 96 e 97, comma 1, ))
e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100
(( , ove previsto, )), e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale
e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei
casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b)
(( , fermo restando quanto
previsto al secondo periodo della medesima lettera b) )).
Art. 93
Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei
lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione (( dei
lavori )), non esonera ((
il committente o )) il responsabile dei
lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
(( lettere a), b), c), d) ed e) ))
lettere a), b), c) e d).
Art. 94
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori
autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, fermo
restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 95
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del
cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la
scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dell'entrata in servizio e il controllo periodico
((
degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro ))
degli impianti e
dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la
delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di
deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione
dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione (( e il coordinamento
)) tra
datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita' del
cantiere.
Art. 96
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la
disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei
lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
(( 1-bis. La previsione di cui al comma
1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo26 )).
(( 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e
5, e all’articolo 29, comma 3 )).
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.
Art. 97
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria
((
verifica le condizioni di ))
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati
(( e l'applicazione ))
e sull'applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli
obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di
lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita'
tecnico professionale si fa riferimento alle modalita' di cui
all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria
deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95
e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
(( 3-bis. In relazione ai lavori
affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le
altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati
dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse
senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti
e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione )).
Art. 98
Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso ((
di uno )) dei seguenti requisiti:
a)
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da
LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
((
in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001 ))
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti
classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale
in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9,
10, 4, di cui al ((
decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ))
citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre
anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
(( dagli
ordini o collegi professionali ))
dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita',
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
(( Fermo restando l’obbligo di
aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli
attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a
conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto )).
3. I
contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario (( i cui
programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi
all’allegato XIV )) con i medesimi contenuti minimi.
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono
in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse
all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri
per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art. 99
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti
nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera
un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore
a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere
affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e'
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i
rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei
costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare
quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che
si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio
((
o per garantire la
continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas,
reti di comunicazione )).
((
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e
3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118,
comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo )).
Art. 101
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il
responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio
dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio
dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta
ricezione.
Art. 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1.
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al
riguardo.
Art. 103
Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli
di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.
Art. 104
Modalita' attuative di particolari obblighi
1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento
giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo
102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui
all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta
dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista
la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del
medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente
visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i
criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede
di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro,
quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il
committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio
di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione
Art. 105
Attivita' soggette
1. Le norme del presente capo si
applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali
siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori
di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per
la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme
del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente
capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
Art. 106
Attivita' escluse
1. Le disposizioni del presente capo
((
ad esclusione
delle sole disposizioni relative ai lavori in quota ))
non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attivita' di
prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in
mare.
Art. 107
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita'
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
Disposizioni di carattere generale
Art. 108
Viabilita' nei cantieri
(( 1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato
XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la
viabilità delle persone e dei veicoli )).
1. Durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli
conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
Art. 109
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al
tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle
lavorazioni.
Art. 110
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi,
ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Art. 111
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo
di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di
lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale
posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a
causa del limitato livello di rischio e della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo'
modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il
lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in
cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro
puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di
un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e'
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di
appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo
di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori,
insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di
lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di
tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore
di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia
vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche
ai lavoratori addetti ai ((
cantieri temporanei e mobili e ai lavori
in quota ))
lavori in quota.
Art. 112
Idoneita' delle opere provvisionali
1. Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere
conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima
di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu'
idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Art. 113
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al
normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e
mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da
affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere
pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli
devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono
essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza
superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere
provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una
solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso
l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli devono distare almeno
15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la
scala e' fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta'
costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre
misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un
tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a
mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni
di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e
nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro
uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai
montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi.
Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe piu' di 4 metri deve
essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di
scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al
posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a)
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due
montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita' superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilita' della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita'
superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide,
non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a)
e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani
dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in
prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare
stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna
del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano
parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per
altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6.
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in
modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i
seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su
un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile,
in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale
a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad
eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti
e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede
delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere
impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a
qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a
pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli
composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che
le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai
lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una
presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una
scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso
delle scale portatili composte di due o piu' elementi innestati
(tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3,
si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della
scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremita' superiori dei montanti devono
essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe piu' di
8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante
l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una
continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono
superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E'
ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui
ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
Art. 114
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle
immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e
sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o
eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di
lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra
degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori
che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di
spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono
essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle
persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano
o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i
lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
Art. 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei
lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è
necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
(( idonei per l’uso
specifico ))
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente
(( conformi alle norme
tecniche )),
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve
permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
3.
(( Il sistema di
protezione ))
Il cordino
deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o
provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Art. 116
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di
lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno
due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di
una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune
rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate
per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata
imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di
lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di
un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di
sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le
cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed
altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro
imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e)
lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di
poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'.
Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le
tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere
disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da
parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione
di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a)
l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali,
sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi
oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure
di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed
i requisiti minimi di validita' dei corsi sono riportati
nell'allegato XXI
Art. 117
Lavori in prossimita' di parti attive
1.
((
Ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre
effettuare ))
Quando occorre effettuare
lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le
norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta
la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle
parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti
(( e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai
limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti
dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche )).
Sezione III
Scavi e fondazioni
Art. 118
Splateamento e sbancamento
1. Nei
lavori di splateamento o sbancamento
(( se previsto
l’accesso di lavoratori ))
eseguiti senza
l'impiego di escavatori meccanici,
le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un
tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza
di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento
alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata
la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo
deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.
6. Nei
lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere
disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
Art. 119
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di
trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilita', anche in relazione alla
pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo
scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a
meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della
volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man
mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo'
essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in
muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di
fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare
che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere
vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di
fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione
degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della
benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
(( 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi
deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato
XVIII. ))
Art. 120
Deposito di materiali in prossimita' degli scavi
1. E'
vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli
scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Art. 121
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono
lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti
dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o
alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas,
che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e
continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi,
anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e
di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai
commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione
dei lavori.
Sezione IV
((
PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI ))
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Art. 122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. (( Nei
lavori in quota )) Nei lavori che sono
eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
((
ai punti 2,
3.1, 3.2 e 3.3 ))
al
punto 2 dell'allegato XVIII.
Art. 123
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il
montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art. 124
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i
ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi
deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi
necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve
essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve
consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del
lavoro.
Art. 125
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere
costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione
devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresi' essere
verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le
impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli
in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per
gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base
di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.
(( 4. L’altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna
dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a
protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo
impalcato )).
4. L'altezza dei montanti deve
superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di
gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza
quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad
ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art. 126
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le
passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Art. 127
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze
non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei
procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita' e la stabilita'.
Art. 128
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono
avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi,
((
per le torri di carico, )) per i ponti a sbalzo e
quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di
durata non superiore a cinque giorni.
Art. 129
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione
delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte
di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate
sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi
di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del
solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in
graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse
garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
Art. 130
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere
larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al
passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di
materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per
cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da
pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 131
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La
costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il
fabbricante chiede al
(( Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando
la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati
gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il ((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di
cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della
documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gia'
autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla
costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati
adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi
significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza
dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5.
L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi
rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al
comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d),
e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il ((
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ))
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo
delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi
di produzione.
Art. 132
Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo
131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono
il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema
dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali
impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati
sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie
condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del
ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi
ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza
degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per
ogni singola applicazione.
Art. 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri
e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili
le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi
schemi di impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite
da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessita' in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo
di resistenza e stabilita' eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal
progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve
risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei
carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del
progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono
usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Art. 134
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati
ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di
vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6
dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.),
in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al
ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono
restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato
l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 135
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi
devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in
modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art. 136
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore
di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessita' del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli
specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo' assumere la forma
di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di piu'
aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati
strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte
devono essere applicati due correnti, di cui uno puo' fare parte del
parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento
degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e'
stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori
in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio
degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento
degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di
spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro
le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo,
ai sensi del titolo V. 6. Il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui
al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la
comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla
legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di
caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di
cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f)
qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 137
Manutenzione e revisione
1. (( Il
preposto )) Il responsabile del
cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi
della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,
della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2.
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi
esterni con idonei sistemi di protezione.
Art. 138
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono
l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare
sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole
del piano di calpestio dalla muratura non superiore a
(( 20 )) 30 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i
ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono
ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma
4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui
all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto
sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla
disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che
l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano
di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1,
nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che
prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
Sezione VI
Ponteggi movibili
Art. 139
Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono
aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (( I ponti su
cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati
nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII )).
Art. 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere
base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve
risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
(( 3. Le
ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi
appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su
ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota )).
3.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote
devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e'
ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi
all'allegato XXIII.
5. La verticalita' dei ponti su ruote deve
essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi
quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi.
Sezione VII
Costruzioni edilizie
Art. 141
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il
consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai
muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta,
ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilita' dell'opera sia completamente assicurata.
Art. 142
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature
provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte,
architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera
sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere,
devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del
lavoro, la necessaria solidita' e con modalita' tali da consentire,
a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e
disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine
per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su
progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
3. I disegni esecutivi, firmati dal
progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul
posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 143
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa
delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui
all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi della
resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono
poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o
delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili
degradazioni per presenza d'acqua.
Art. 144
Resistenza delle armature
1. Le armature devono
sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche
quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonche' le
sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante
l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e
dell'acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno
deve essere opportunamente distribuito.
Art. 145
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature
provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere
effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la
diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il
direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2. E' fatto
divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando
sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel
disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere
adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 146
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai
o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella
del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture
vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato
del parapetto puo' essere costituito da una barriera mobile non
asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario
al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani
che abbiano una profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite
di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Art. 147
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli
delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle
ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il
vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta
all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone
transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3.
Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini,
qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere
fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono
essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza
non superiore a 40 centimetri
Art. 148
Lavori speciali
(( 1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo
restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva,
deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego )).
1. Prima di procedere alla esecuzione
di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il
peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia
dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumita' delle persone addette,
disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione
individuale anticaduta.
Art. 149
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e
di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione
o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3.
Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 150
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di
lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilita' delle varie
strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica
devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino
crolli intempestivi.
Art. 151
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione
devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti
sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilita' delle strutture portanti o di
collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei
lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve
essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 152
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri
effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di
ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E'
vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi
di muri di altezza inferiore ai due metri.
Art. 153
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il
materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve
essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono
essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere
realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
Art. 154
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona
sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il
transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il
trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto
dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Art. 155
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza
delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5
metri puo' essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o
per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in
modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere
adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro
quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo
l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento
degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il
ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso
che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli
edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori
addetti.
Art. 156
Verifiche
1. Il
(( Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ))
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, puo'
stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e
attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalita' e l'organo
tecnico incaricato.
Capo III
Sanzioni
(( Art. 157
(Sanzioni per i
committenti e i responsabili dei lavori)
1. Il committente o il responsabile dei
lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a),
93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma
1, primo periodo )).
Art. 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro
per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4
e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera
a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
d)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per
la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).
(( Art. 158
(Sanzioni per i
coordinatori)
1. Il coordinatore per la progettazione
è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b),
c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d)
)).
Art. 158
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la
progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91,
comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000
euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b),
c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000
euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).
(( Art. 159
(Sanzioni per i datori di
lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica
la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro
se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari,
individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda
da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto
in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3,
111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122,
126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c),
d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle
disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti
sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per
la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di
cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i
servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei
cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle
“Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita
con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza
è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati )).
Art. 159
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro
per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e
g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1,
145, commi 1 e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli
112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione
degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
2. Il preposto e'
punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza
degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3,
121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la
violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6,
152, comma 2.
(( Art. 160
(Sanzioni per i
lavoratori autonomi)
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma
2 )).
Art. 160
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono
puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per
la violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la
violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 161
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce
le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
(( 2-bis. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto
dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è
emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di
traffico veicolare)).
Art. 162
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che,
riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b)
segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di
avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d)
segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato
comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale
che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un
segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle
lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante
combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita'
sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato
assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che
fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un
colore al quale e' assegnato un significato determinato;
l) simbolo
o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che
prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o
su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso
da un dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo
da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale
acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un
apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p)
segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle
mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i
lavoratori.
Art. 163
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a
seguito della valutazione effettuata in conformita' all'articolo 28,
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia
necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme
di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le
particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore
di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o
dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica
prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto
previsto nell'allegato XXVIII.
Art. 164
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro
provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
b) i
lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto
forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente
il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i comportamenti
generali e specifici da seguire.
Capo II
Sanzioni
(( Art.. 165
(Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti
riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV,
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3,
XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX,
punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1,
2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati )).
Art. 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la
violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).
Art. 166
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione
dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1,
lettera a).
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 167
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei
carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini
del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da
sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,
muscolotendinee e nervovascolari.
Art. 168
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale
di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in
particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta,
se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di
patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i
lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla
base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all'allegato XXXIII. 3. Le norme tecniche
costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente
articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi
si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Art. 169
Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo
conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai
lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle
altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicura ad essi la
formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
2. Il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito
alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione
manuale dei carichi.
Capo II
Sanzioni
(( Art. 170
(Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1 )).
Art. 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000
per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1,
lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169,
comma 1, lettera a).
Art.
171
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione
dell'articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione
dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 172
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attivita' lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente
titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida
di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di
un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle
macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei
dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 173
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo
si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro,
all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi
per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e
di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il
datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui
all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui
all'allegato XXXIV.
Art. 175
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha
diritto ad una interruzione della sua attivita' mediante pause
ovvero cambiamento di attivita'.
2. Le modalita' di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche
aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque
ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalita' e la
durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessita'.
5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di
attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata
a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come
tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la
riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 176
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare
riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi
per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze
degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono
classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal
medico competente, la periodicita' delle visite di controllo e'
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Per i
casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce il
termine per la successiva visita di idoneita'.
5. Il lavoratore e'
sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a
sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma
2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione
dell'attivita' svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi
1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' e non sia possibile utilizzare i
dispositivi normali di correzione.
Art. 177
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto
previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il
datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto
di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
3) la protezione
degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera a).
Capo III
Sanzioni
(( Art.. 178
(Sanzioni a carico del
datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente
sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a
6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175,
commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite
di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista
dal comma 1, lettera a).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati )).
Art. 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000
per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1,
3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione
dell'articolo 177, comma 1, lettera a).
Art. 179
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro
1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro
600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180
Definizioni e campo di
applicazione
1. Ai fini del presente
decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli
ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita'
comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle
comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV,
per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si
applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
sue successive modificazioni.
Art. 181
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della
valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i
rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare
e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con
particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici
e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da
personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione
del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa
quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La
valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui
all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del datore di
lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.
Art. 182
Disposizioni miranti ad
eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il
rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti
fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei
rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui
principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori
ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V.
Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino
superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le
cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
superamento.
Art. 183
Lavoratori
particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro
adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le
donne in stato di gravidanza ed i minori.
Art. 184
Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede
affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul
luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare
riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.
Art. 185
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo
i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico
competente nelle modalita' e nei casi previsti ai rispettivi capi del
presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio
che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre
i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Art. 186
Cartella sanitaria e di
rischio
1. Nella cartella di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i
dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo,
comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione.
Capo II
Protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187
Campo di applicazione
1. Il presente capo
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art. 188
Definizioni
1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 \muPa]:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera
al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di
otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6,
nota 2.
Art. 189
Valori limite di
esposizione e valori di azione
1. I valori limite di
esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati
|